Pellet: nessun divieto di vendita durante l’emergenza coronavirus

Nessuno stop alla vendita di pellet, cippato e legna da ardere ai privati durante l’emergenza coronavirus.

A riferirlo è stato Cia Toscana Centro (Confederazione Italiana Agricoltori Toscani) che ha fatto chiarezza tra i consumatori dopo l’entrata in vigore dei decreti che hanno stabilito lo stop di tutte le attività ritenute non fondamentali, in questo momento storico, per la vita del Paese.

I servizi energetici non sono sospesi

Sandro Orlandini, presidente Cia Toscana Centro, ha assicurato che: “in base ai vari decreti per l’emergenza sanitaria Coronavirus, tutti i servizi energetici sono e restano garantiti anche per il privato cittadino. Si tratta di un’economia importante per la provincia di Pistoia, con tante imprese agroforestali che sono impegnate quotidianamente nella produzione di biocombustibili, garantendo servizi importanti alle famiglie, anche in questo periodo di emergenza, con il riscaldamento con stufe e caminetti“.

Sebbene, infatti, il DPCM 22 Marzo 2020 stabilisca la sospensione delle “attività produttive industriali e commerciali”, il riferimento alla filiera legno-energia sarebbe inteso essenzialmente con la vendita all’ingrosso, tant’è che anche Carlo Franceschi, referente AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) per il Centro Italia, ha riferito: “per quanto riguarda la vendita al dettaglio ai consumatori privati resta valido quanto disposto da un diverso e precedente decreto, il DPCM 11 marzo 2020 che, all’Allegato 1, consente la prosecuzione del ‘commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. Per cui non ci sono dubbi interpretativi e possiamo così tranquillizzare le molte aziende agroforestali pistoiesi che nulla è cambiato“.

Tuttavia, c’è da segnalare che, andando nel dettaglio del DPCM 22 Marzo 2020, tra le attività consentite rientra anche (sempre nell’Allegato 1) l’attività di “commercio all’ingrosso di combustibili solidi per riscaldamento” (cod. Ateco 46.71), consentendo le attività di tutte quelle realtà che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali tra cui, appunto, anche le attività di “approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi“.

Ciò che non è ammesso, invece, è l’attività di fabbricazione di prodotti in legno che includono la produzione di ciocchi preparati per il fuoco e pellet in legno pressato, la conservazione, il taglio e l’essiccazione del legname; non ammesse anche le attività selvicolturali che includono la produzione di legna da ardere.

Sì, infine, alle “attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali“, includendo tutto ciò che è connesso con la continuità dell’approvvigionamento di energie e prodotti energetici ed il commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento.
Il problema potrebbe sorgere, però, per tutte le operazioni collegate a queste attività, per cui ogni azienda è chiamata a valutarne la necessità e, eventualmente, a riferirsi agli organi di competenza per ottenere permessi e/o delucidazioni in merito: in questo caso specifico, il riferimento è il Prefetto della provincia di ubicazione dell’attività produttiva, a cui va fatta una comunicazione preventiva obbligatoria indicando le eventuali imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività da svolgere.

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